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Regolamento e codice deontologico

PREMESSA

1) Esercizio della professione
Esercitano la professione di rappresentante artistico tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, che continuativamente e con una stabile organizzazione promuovono e organizzano l'attività degli Artisti da loro rappresentati presso gli enti organizzatori di manifestazioni artistiche, svolgono attività di consulenza artistica nei confronti dei loro assistiti, favoriscono lo sviluppo della cultura e lo scambio d'informazioni a livello internazionale, svolgono ogni altra funzione che sia affine o connessa a quanto sopra previsto.
I rappresentanti svolgono altresì le attività di promozione, informazione, organizzazione e consulenza che normalmente sono necessarie alla produzione di spettacoli.
Il rappresentante di artisti, in virtù delle proprie specifiche competenze, può instaurare collegamenti internazionali con artisti ed Enti e colleghi stranieri ed è in grado di acquisire dati ed informazioni , collaborando attivamente nello scambio di conoscenze a livello internazionale.

2) Rappresentanza di artisti e di complessi artistici
I rappresentanti di artisti curano in qualità di mandatari gli interessi degli artisti singoli ai quali sono legati sulla base di un rapporto contrattuale scritto riconducibile alla figura del mandato.
Il professionista ovvero le società che hanno ricevuto idoneo mandato scritto dell'artista sono obbligati nei confronti di quest'ultimo a curare l' esatta osservanza degli adempimenti contrattuali da parte degli enti organizzatori nei confronti dell'artista.
Per lo svolgimento degli obblighi di cui sopra il rappresentante può servirsi di collaboratori selezionato sulla base di oggettivi requisiti culturali e professionali, del quale egli è responsabile.

PRINCIPI GENERALI

1) Ambito di applicazione
Il presente codice deontologico si applica a tutti i soci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

2) Indipendenza
La molteplicità dei doveri che incombono sullo svolgimento della professione di rappresentante di artisti e complessi artistici impone assoluta indipendenza da qualsiasi pressione esterna.
Il rappresentante deve dunque resistere ai tentativi sotto qualsiasi forma perpetrati che limitino od escludano la propria indipendenza e non derogare dall'etica professionale .

3) Riservatezza
E' nella natura stessa della professione del rappresentante l'essere depositario dei segreti dei propri rappresentati come di comunicazioni confidenziali.
Il segreto professionale è riconosciuto come un diritto-dovere fondamentale del rappresentante di artisti. Per effetto di questo, il rappresentante di artisti deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate che siano a lui state date dal proprio rappresentato, anche dopo la cessazione del mandato di rappresentanza.
E' fatto obbligo al rappresentante di far rispettare il segreto professionale dai propri collaboratori e dipendenti, nonché da tutte le persone che collaborino con lui nell'esercizio dell'attività professionale.

4) Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle sanzioni civili e penali, è disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di tutti gli artisti e di tutti gli operatori del settore.

5) Incompatibilità
Al fine di permettere al rappresentante l'esercizio della professione con la necessaria indipendenza, è fatto obbligo al rappresentante di astenersi dal prestare attività che siano in contrasto con gli interessi dei rappresentati o che comunque ne limitino l'indipendenza.

6) Interesse del cliente
In rispetto delle disposizioni deontologiche, il rappresentante ha l'obbligo di difendere nel miglior modo possibile gli interessi e lo sviluppo della carriera artistica dei suoi clienti.

RAPPORTI CON IL CLIENTE

1) Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente
Il rappresentante agisce solo su mandato scritto stipulato con il suo cliente a termine di legge.
In caso di revoca o estinzione del mandato, il rappresentante è tenuto a regolare formalmente la chiusura del rapporto con l'artista e a comunicare all'ARIACS con la massima tempestività le variazioni, affinché l'Associazione possa provvedere alle opportune modifiche nella apposita lista.

2) Obbligo d'informazione e di restituzione documenti
Il rappresentante è tenuto a dare al proprio cliente tutte le informazioni relative alle attività in corso a lui attinenti.
Il rappresentante è tenuto a restituire al rappresentato la documentazione personale inerente al mandato ricevuto, quando questi ne faccia richiesta, entro i termini di legge.

3) Determinazione degli onorari
Il rappresentante, per effetto dei servizi resi al proprio rappresentato, ha diritto ad un compenso da conteggiarsi o con percentuale sugli onorari artistici o come quota fissa degli artisti rappresentati quale compenso per la propria prestazione professionale. Tale compenso è determinata all'atto della conclusione del contratto di mandato.
Il rappresentante può chiedere al proprio cliente il versamento di rimborsi spese durante il corso del rapporto ed ha diritto all’intero compenso anche in caso di interruzione dell'incarico.

4) Divisione degli onorari
E' fatto assoluto divieto al rappresentante di dividere gli onorari ricevuti dai propri rappresentati con persone che non siano rappresentanti di artisti.
Inoltre il rappresentante non potrà domandare ad un altro rappresentante, né accettare, qualsiasi onorario, provvigione o altro corrispettivo, per avere indirizzato o raccomandato un artista che sia rappresentato da altro collega.

5) Azioni contro il cliente per il pagamento del compenso
Il rappresentante può in qualsiasi momento procedere giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento della proprie prestazioni professionali, previo invio di formale diffida scritta di pagamento.

RAPPORTI CON ENTI E ORGANIZZATORI

1) Rispetto
Il socio ARIACS svolge il proprio mandato sempre con buona fede, correttezza e lealtà nei confronti degli organizzatori.
In nessun momento il rappresentante deve dare scientemente all' organizzatore e/o all’artista un’informazione falsa o tale da indurlo in errore.

RAPPORTI FRA COLLEGHI

1) Colleganza
Il rappresentante riconoscerà come collega ogni rappresentante di artisti che operi correttamente nel suo paese, e negli altri stati (nel rispetto delle normative nazionali o locali che disciplinano tale attività).

2) Divieto di accaparramento di clientela
Il rappresentante deve evitare di promuovere un contatto diretto e offrire prestazioni professionali ad un Artista che abbia dato mandato di rappresentanza ad altro collega.

3) Corrispondenza tra rappresentanti ed artisti
Il rappresentante che invia ad un collega una comunicazione che desidera abbia carattere confidenziale, avrà l'obbligo di manifestare per iscritto tale intento al momento dell'invio.

4) Collaborazione fra professionisti
Ogni rappresentante qualora venisse richiesto di informazioni o prestazioni di un artista rappresentato da altro socio ARIACS sarà tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente organizzatore il nominativo del rappresentante interessato.
Ogni rappresentante percepisce l’intera commissione dal proprio artista anche se questi è coinvolto in un progetto realizzato da altro rappresentante.

5) Onorari di presentazione
Il rappresentante non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un compenso di alcun genere, quale contropartita per la presentazione di un artista che lui stesso rappresenta.
Inoltre il rappresentante non potrà domandare ad un altro rappresentante, né accettare, qualsiasi onorario, provvigione o altro corrispettivo, per avere indirizzato o raccomandato un artista che sia rappresentato da altro collega.

6) Sostituzione di collega
Un rappresentante non può subentrare ad altro collega nella rappresentanza di un artista, senza previa comunicazione scritta al precedente rappresentante ed essersi assicurato che siano state prese tutte le disposizioni necessarie alla revoca del mandato di rappresentanza, ovvero avere segnalato la nuova situazione all'ARIACS.
E' fatto divieto al rappresentante , salvo diverso accordo tra i soci, di pretendere compensi dall'artista e o subentrare su contratti stipulati e finalizzati da altri.
Il nuovo rappresentante è tenuto a verificare che sia stato redatto l’elenco di fine mandato fra l’artista ed il precedente rappresentante, e che siano stati definiti correttamente tra loro i rapporti economici, e se necessario adoperarsi attivamente perché siano soddisfatti economicamente dall’artista le prestazioni effettivamente svolte fino alla revoca del mandato del precedente rappresentante.

7) Formazione dei giovani professionisti
Al fine di rafforzare la cooperazione, ed il rapporto di fiducia tra i rappresentanti, nell'interesse degli artisti, è necessario incoraggiare l'acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi, delle regole e delle consuetudini applicabili nello svolgimento della professione.
A questo scopo il rappresentante si adopera personalmente per introdurre i giovani alla professione di rappresentante, curandone la formazione.

8) Circolazione delle informazioni
I rappresentanti comunicheranno con la massima tempestività informazioni di carattere politico e legislativo ovvero amministrativo di cui venissero a conoscenza, all'ARIACS che provvederà a raccoglierle ed a pubblicarle nell’apposito spazio (news) previsto nel sito.

9) Contestazioni fra colleghi
Quando un rappresentante ritiene che un collega abbia violato una regola deontologica, deve anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente , senza coinvolgere gli organi sociali.
Nell' impossibilità di raggiungere l'amichevole proponimento il socio che intenderà denunziare la violazione di una delle suddette norme, dovrà rispettare il procedimento disciplinare previsto dal presente regolamento.
Prima di intraprendere una procedimento disciplinare contro un collega , il socio deve informare l'ARIACS al fine di permettere alla commissione disciplinare dell'associazione d'interporre i propri uffici per una composizione amichevole.

CARICHE ISTITUZIONALI ED ELENCO

1) Il presidente
Alla carica di Presidente dell'ARIACS possono accedere tutti i soci che abbiano maturato una anzianità nell'associazione di almeno due anni, che ricevano in sede di elezione dalla Assemblea Generale dei soci la maggioranza dei voti. E’ auspicabile l'alternanza alla presidenza della Associazione di volta in volta di soci di settore lirico e concertistico.
La carica ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo altro triennio.

2) Assemblea
L' Assemblea potrà essere convocata e riunirsi in Italia anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
L' Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta con avviso di ricezione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.
Hanno diritto di intervenire all' Assemblea tutti i soci iscritti sull' apposito libro.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta
Il socio presente in Assemblea non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Ogni ufficio artistico, anche se composto di più persone, ha diritto ad un solo voto.
I collaboratori non soci possono essere delegati a rappresentare in Assemblea il socio loro datore di lavoro, con diritto di voto.
L' Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale.
L' Assemblea, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli Associati.
La richiesta deve contenere l' indicazione degli argomenti da trattare.
La convocazione sarà fatta non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta.
L' Assemblea ordinaria delibera , oltre che sugli argomenti già previsti dallo Statuto , sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, ed approva l' eventuale regolamento interno.
L' Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, e negli altri casi previsti dalla Legge.
Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea Straordinaria deliberano sulle modifiche da apportare allo Statuto ed al presente Regolamento alla presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci. L' Assemblea straordinaria , quando siano presenti almeno i due terzi dei soci.
Sia l' Assemblea ordinaria che l' Assemblea straordinaria deliberano con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Quando l' Assemblea è chiamata a deliberare sulla ammissione o esclusione di un socio, sarà comunque necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Nelle deliberazioni adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

3) Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce, anche per via telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta esplicita di uno dei Consiglieri.
Ha validità se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza semplice.
In caso di dimissioni/altro di 1 membro del consiglio subentra il primo dei non eletti.

4) Collegio dei Probiviri
Sono attribuzioni del collegio:
a. vigilare sulla corretta tenuta dell'elenco ed il rispetto da parte dei soci delle modalità di compilazione;
b. esprimere parere all'Assemblea dei soci sulle richieste di nuove iscrizioni;
c. adottare i procedimenti disciplinari più avanti indicati nei confronti dei soci che contravvengono al presente Regolamento e richiedere l'applicazione delle sanzioni previste.
d. in caso di dimissioni/altro di 1 membro del collegio subentra il primo dei non eletti.
Il Collegio resta in carica tre anni e viene rinnovato dall'Assemblea generale dei soci.

5) Elenco
E' istituito l'Elenco Generale dei rappresentanti di artisti associati all'ARIACS e degli artisti rappresentanti.

6) Requisiti per l'iscrizione all'Elenco
Requisiti essenziali per l'iscrizione all'ARIACS dei richiedenti sono:
a) esercitare da almeno un anno la professione;
b) possedere una adeguata struttura ed organizzazione;
c) accettare integralmente lo Statuto in ogni sua parte e il presente Regolamento;
d) presentare la lista degli artisti rappresentati.

7) Autosospensione
E' facoltà del Socio, per temporanea interruzione dell'attività , richiedere la sospensione dall'associazione. Tale sospensione potrà avere una durata massima di anni due, e cesserà comunque automaticamente alla ripresa dell'attività che verrà comunicata all’ARIACS con comunicazione scritta.
La sospensione comporta la momentanea perdita dei diritti del Socio.

8) Cancellazione dall'Elenco
La cancellazione dall'Elenco è deliberata dall'Assemblea dei Soci nei seguenti casi:
a) l'iscritto, se persona fisica, muoia ovvero cessi l'attività oppure, se persona giuridica, venga posta in liquidazione;
b) l'iscritto non abbia esercitato nessuna delle attività di cui all'art.1 della premessa del presente regolamento per oltre due anni senza giustificato motivo;
c) l'iscritto abbia perduto uno dei requisiti fondamentali di cui al precedente paragrafo 5;
d) l'Assemblea , a seguito di procedimento disciplinare, commini all'iscritto la sanzione della radiazione dall'Elenco;
e) mancato pagamento di un anno di quota associativa ordinaria o straordinaria.

SANZIONI DISCIPLINARI

1) Responsabilità disciplinare dei rappresentanti di artisti
Il rappresentante di artisti socio che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o di fatti comunque non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di chi si renda colpevole spetta al Collegio dei Probiviri : qualora il presunto colpevole faccia parte del Collegio stesso, sarà automaticamente rimosso fino al completo chiarimento della situazione e sostituito ad interim da altro socio.
Nel caso in cui dimostrasse la propria estraneità ai fatti verrà automaticamente reintegrato nella carica, mentre in caso contrario sarà rimosso con decorrenza immediata.

2) Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari, da applicarsi a seconda della gravità dell'infrazione sono le seguenti:
a) l'avvertimento, ovvero il richiamo verbale del colpevole in merito alla mancanza commessa e l'esortazione a non ripeterla;
b) la censura, ovvero comunicazione scritta con data certa e con avviso di ricezione al colpevole della mancanza commessa;
c) la sospensione dalla qualità di socio ARIACS, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; con comunicazione scritta con data certa e con avviso di ricezione;
d) la radiazione dall'Elenco dei rappresentanti con comunicazione agli operatori del settore quando l'iscritto abbia compromesso gravemente con la sua condotta la propria dignità professionale e quella dell’Associazione.

3) Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare viene intrapreso d'ufficio, ovvero su segnalazione di un socio ARIACS e chiunque risulti professionalmente coinvolto nell’attività al Collegio dei Probiviri, dopo aver espletato quanto previsto ai punti (a) e (b) del precedente paragrafo.

4) Procedura
Per le sanzioni di cui al punto C e D dell'articolo che precede: il collegio dei Probiviri comunica al Socio l'inizio del procedimento disciplinare nei suoi confronti per mezzo di comunicazione scritta con data certa e con avviso di ricezione assegnando il termine di 20 gg per la produzione di scritti difensivi.
Alla seduta fissata per la discussione e comunicata con comunicazione scritta con data certa e con avviso di ricezione può partecipare il socio nei cui confronti è stato iniziato il procedimento disciplinare.
Quest'ultimo può inoltre farsi assistere da un difensore di fiducia, che potrà essere scelto anche tra i soci dell'A.R.I.A.C.S.
Il Collegio dei Probiviri, riunito in camera di consiglio, decide al termine della seduta ed il Presidente dell'A.R.I.A.C.S. comunica immediatamente la decisione adottata.
Le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono inoppugnabili.

DISPOSIZIONI FINALI

Revisione del Regolamento Generale
L'approvazione del presente Regolamento è deliberata dall'Assemblea Generale dei soci ARIACS a maggioranza assoluta dei componenti.
Ogni variazione e/o revisione dello stesso deve essere deliberata con le stesse modalità.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento Generale entra in vigore 10 giorni dopo l'approvazione a maggioranza dei due terzi dei soci ARIACS.

22 Giugno 2009

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