Fondata nel 1981

ARIACS Associazione dei Rappresentanti Italiani
di Artisti di Concerti e Spettacoli

Dal 1981 al servizio della musica classica, sinfonica e lirica italiana. L'associazione che riunisce i professionisti della rappresentanza artistica nel panorama teatrale italiano, europeo e mondiale.

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La nostra storia

Chi siamo

ARIACS è l'associazione professionale creata per riunire tutti i professionisti che operano nel campo della Rappresentanza di Artisti nel settore della Musica Classica, Sinfonica e Lirica, attivi nel panorama teatrale italiano, europeo e mondiale.

Organizzata e strutturata secondo i criteri stabiliti dalla Legge 4/2013, ARIACS è stata costituita per essere inserita nel registro delle associazioni professionali non organizzate tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Dopo oltre 40 anni di attività ininterrotta, l'Associazione ha raggiunto con successo il proprio obiettivo, trasformando positivamente una situazione inizialmente caotica che creava notevoli difficoltà ad Artisti, Teatri e organizzatori musicali. Il modello della rappresentanza esclusiva si è ormai affermato in Italia, non solo tra le agenzie associate ma nel mondo musicale in generale.

1981Anno di fondazione
25Agenzie associate
40+Anni di attività
L.4Legge 2013
1981

Fondazione a Milano da parte di diverse agenzie locali

2011

Primo Corso di Formazione per Agenti dello Spettacolo a Bologna

2022

Strutturazione secondo la Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate

La governance

Consiglio direttivo

Franco Silvestri

Presidente

Marco Impallomeni

Vice Presidente · Consigliere

Serena Marchi

Consigliere

Mario G. Ingrassia

Consigliere

Giovanna Losco

Consigliere

Franco Silvestri

Tesoriere e Resp. Comunicazione (ad interim)

Collegio dei probi viri

Franco Silvestri
Presidente
Fabrizio Mescoli
Membro
Antonio Spagnuolo
Membro

Comitato Scientifico

dott. Andrea Cangini
Membro
dott. Roberto Scotz
Membro
dott. Giovanni Villani
Membro
Le agenzie associate

I nostri soci

25 agenzie associate
A

A.C. Srl

Anna Maria Innocentini
A

A.U.R.A. Aps Management

Christian Francesconi Catena
A

Agenzia L'Opera

Claudia Catalano
A

Agenzia MeOpera

Marco Frusoni
A

Allegorica Opera Management

Paolo Monacchi, Antonio Spagnuolo
A

AM Arts Management

Adriana Massicci
A

ARIA'S SAS

Alexandra Plaickner
A

Athole Still Artists

Max Becco Gagliardo
A

Antonio Desiderio Artist Mgmt

Antonio Desiderio
C

CALMA Management

Stefania Bellodi, Alessandro Padovan
D

DF Artists

Desiree Fusi
D

DM Artist Management

Christian Starinieri, Mario Dradi
G

Giovanna Losco Artist & Projet Mgr

Giovanna Losco
I

Ilaria Scaffardi Artists Mgmt

Ilaria Scaffardi
I

Impallomeni Artists' Mgmt

Marco Impallomeni
L

Lirica International

Franco Silvestri
L

Lombardo Associates

Fabrizio Mescoli
M

MaMusic

Mario G. Ingrassia, Dario Mannino
M

Melos Opera

Serena Marchi, Markus Laska, Silvia Paolucci
N

Novara Management

Valerio Novara
O

ORIA Milano

Denise Petriccione
O

Ornella Cogliolo

Ornella Cogliolo
P

Panta Rei Music

Maria Rosa Vigouroux Cusma
P

PBMusic

Priscilla Baglioni
P

Punto Opera Artist Mgmt Srl

Maurizio Scardovi
R

Retropalco Srl

A. Pianca, P. Mandelli, G. Parodi
V

Vocalia Management

Stefano Scardovi

Nessuna agenzia trovata

Entra in ARIACS

Come Associarsi

1

Accettazione dello statuto

Accettare integralmente lo Statuto e il Codice Deontologico dell'associazione.

2

Esperienza professionale

Esercitare la professione di rappresentante di artisti da almeno un anno.

3

Domanda scritta

Presentare domanda scritta al Presidente con una breve presentazione del proprio ufficio e un elenco degli Artisti rappresentati.

4

Approvazione

L'ammissione viene votata al momento della richiesta e ratificata alla successiva assemblea dei soci.

5

Quota associativa

Una volta accettati dal Consiglio Direttivo, si perfeziona l'iscrizione con il versamento della quota annuale di 150 € tramite bonifico bancario.

Documenti ufficiali

Statuto e codice deontologico

Statuto vigente — ultima modifica 11 maggio 2025

Sezione I — Costituzione, Oggetto dell'attività, Tutele (Art. 1-6)

Art. 1 — Costituzione, denominazione e normativa di riferimento

È costituita con le norme previste dal Capo III del C.C. (art 36 e seguenti) la ASSOCIAZIONE dei RAPPRESENTANTI ITALIANI di ARTISTI di CONCERTI e SPETTACOLI, qui di seguito per brevità chiamata Associazione.

Art. 2 — Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione è aperta a tutti coloro che svolgano l'attività di Rappresentanti Artistici e siano di nazionalità italiana. L'Associazione è apolitica, apartitica, autonoma e amministrativamente indipendente; non persegue finalità di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  • Promuovere l'adesione di rappresentanti di artisti che ne abbiano i requisiti necessari, per favorire lo spirito di cooperazione e solidarietà;
  • Tutelare il lavoro e gli interessi professionali della categoria e il rispetto del rapporto professionale tra colleghi ed i relativi rischi nel rispetto della legislazione vigente;
  • Collaborare allo sviluppo della vita artistica e musicale italiana;
  • Operare al fine di ottenere un riconoscimento istituzionale della figura dell'agente di spettacolo;
  • Promuovere attività finalizzata alla formazione professionale dell'Agente di spettacolo.

L'Associazione si propone di aderire ad altre associazioni ed organismi, anche internazionali operanti nel settore.

Art. 3 — Sedi

L'Associazione ha la propria sede legale in Milano, Viale Legioni Romane 26 ed operativa presso lo studio/ufficio del presidente di turno dell'associazione. L'Attività dell'Associazione è svolta sull'intero territorio nazionale; a tal fine il Consiglio Direttivo potrà istituire differenti sedi regionali. Da un minimo di 3 (nord – centro – sud e isole) fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione).

Art. 4 — Durata

La durata dell'associazione è fissata al 30 Dicembre 2050, ed è prorogabile mediante delibera di Assemblea. Un eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci. In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione è tenuta al gestire gli utili in base a quanto stabilito nel seguente art. 24.

Art. 5 — Adesione ad altri organismi

L'Associazione si propone di aderire ad altre associazioni ed organismi, anche internazionali operanti nel settore.

Art. 6 — Tutela del Cliente o Committente

In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione si impegna a tutelare i Clienti o Committenti adottando strumenti che possano garantire l'utenza, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ed al rispetto del Codice Deontologico.

Sezione II — Rapporto associativo e requisiti di ammissione (Art. 7-13)

Art. 7 — Soci – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche titolari di mandati o procure di ARTISTI, unicamente scritte anche se non a firma autenticata, che esercitano da almeno un anno la professione e di cui sia nota la professionalità e probità. Requisito essenziale è che i Soci, qualora si tratti di persone fisiche, siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore ed abbiano una adeguata organizzazione professionale. Il numero dei Soci è illimitato. Solo i Soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 8 — Modalità di ammissione, attestazione di qualità e di qualificazione professionale

Per essere ammessi nell'Associazione i richiedenti debbono rivolgere richiesta scritta al Consiglio Direttivo, fornendo informazioni sui requisiti richiesti, nonché impegnandosi ad adoprarsi per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo valuterà la rispondenza ai criteri di ammissione, in accordo con il Comitato Scientifico.

Per l'iscrizione di persona giuridica è facoltà dei richiedenti domandare l'iscrizione in persona del Legale Rappresentante, ovvero domandare l'iscrizione nominativa per ciascuno dei soci che la costituiscono o soltanto alcuni di essi, purché titolari di procure di Artisti.

Il socio all'atto dell'ammissione accetta integralmente il presente statuto in ogni sua parte (e l'eventuale regolamento). I soci vengono ammessi dall'Assemblea ordinaria che decide sulle domande d'ammissione con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. L'ammissione o la decisione di rigetto delle domande sono comunicate all'interessato mediante comunicazione scritta con data certa e avviso di ricezione.

A seguito di votazione favorevole, l'Associazione autorizzerà il socio ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, in base a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 della Legge 4/2013. Si precisa che l'Associazione non rilascerà attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi dai soci.

Art. 9 — Formazione Permanente

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione si impegna ad istituire per tutti i Soci iniziative che tendano a promuovere e supportare la loro formazione permanente ed il loro aggiornamento professionale, in ambiti e settori professionali integranti e complementari alla formazione strettamente giuridica ed artistica, che rimane prevalentemente promossa e portata avanti delle principali Istituzioni Statali presso le quali i Rappresentanti Artistici operano quotidianamente. Le iniziative dell'Associazione potranno essere declinate attraverso dibattiti, convegni, corsi di formazione, attività culturali, workshop e masterclass.

Art. 10 — Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto a candidarsi e, se eletti a cariche sociali, il dovere di adempiere il loro mandato. L'Assemblea garantisce il diritto di voto in Assemblea per tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale. L'ammissione a Socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e dei deliberati degli organismi statutari, nonché l'obbligo del pagamento della quota associativa. Nessun Socio, al di fuori del Presidente, può parlare, scrivere o interagire A NOME di Ariacs a meno che non sia stato delegato dall'Assemblea o dal Presidente. Pena l'espulsione dall'Associazione.

Art. 11 — Quota associativa

I soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione ed inoltre al versamento di una quota annuale qualora il Consiglio direttivo ne constati la necessità in sede di approvazione del Bilancio preventivo annuale. La quota di iscrizione viene determinata periodicamente su deliberazione della assemblea con voto a maggioranza semplice. Il presidente, per consuetudine della Associazione dalla sua fondazione, è esonerato dal pagamento della quota mettendo a disposizione i locali per la sede sociale. Tale quota non è rimborsabile.

Qualora i soci esercitino la loro attività consorziati nelle forme della associazione, ovvero della società di persone, ovvero utilizzando la medesima società di servizi, la quota annuale è dovuta unicamente da ciascuno dei suddetti raggruppamenti denominati "uffici artistici". Il socio iscritto come persona giuridica sarà tenuto al versamento di un'unica quota annuale, mentre qualora i soci che la costituiscono abbiano optato per l'iscrizione nominativa, sarà dovuta una quota annuale per ciascun socio iscritto.

Art. 12 — Validità dell'iscrizione, dimissioni

L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso. S'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo l'ipotesi di recesso.

Art. 13 — Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

  • Automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il primo bimestre di ciascun anno solare; i soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando la nuova quota d'iscrizione.
  • Per recesso: ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo anche tramite gli strumenti informatici e telematici a disposizione.
  • Per espulsione: l'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i seguenti motivi: comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione; infrazioni gravi ai regolamenti; danni morali o materiali all'Associazione; per decesso.
Sezione III — Organi Istituzionali dell'Associazione (Art. 14-22)

Art. 14 — Struttura Organizzativa

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente e Vicepresidente
  • Il Tesoriere e Responsabile Comunicazione
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Comitato Scientifico

L'Associazione garantisce l'eleggibilità di tutti i Soci Ordinari alle cariche sociali previste. La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto, è resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 15 — Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

  • è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
  • ogni socio non può avere più di due deleghe alle assemblee sia ordinarie che straordinarie;
  • l'Assemblea è validamente costituita almeno con il 50% più uno dei Soci presenti intervenuti o rappresentati per le convocazioni ordinarie mentre è valida con almeno il 75% dei Soci presenti intervenuti o rappresentati per le convocazioni straordinarie.

I compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

  • approvare il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;
  • discutere ed analizzare le attività sociali svolte nell'anno precedente e approvare gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  • eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia espressamente richiesta;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  • decidere su eventuali controversie.

Per le determinazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere redatti i verbali che saranno trascritti su apposito libro e messi a conoscenza di tutti tramite gli strumenti telematici dell'associazione. I verbali dovranno essere firmati da almeno due degli amministratori in carica. Dettagli operativi sul funzionamento dell'Assemblea sono determinati dal Regolamento Associativo.

Art. 16 — Consiglio Direttivo

Le competenze specifiche degli Amministratori vengono gestite autonomamente all'interno del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo:

  • attuare i deliberati assembleari;
  • curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati;
  • esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell'Assemblea;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • sottoporre all'Assemblea generale dei Soci le proposte di modifica dello statuto;
  • esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Ha durata di 3 anni. Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Dettagli operativi sull'elezione del Consiglio Direttivo sono determinati dall'art. 22.

Art. 17 — Presidente e Vicepresidente

Il Presidente viene scelto dall'Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio Direttivo appena eletto. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile non più di 2 volte consecutive. Il Presidente, in quanto Organo dell'Associazione:

  • può convocare i diversi Organi Istituzionali stabilendo l'ordine del giorno;
  • coordina e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e cura le attuazioni delle deliberazioni adottate;
  • in caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti da ratificarsi dal Consiglio Direttivo;
  • all'esterno rappresenta istituzionalmente l'Associazione, agendo esclusivamente nell'interesse comune associativo.

Il Presidente può avvalersi di un Vicepresidente che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza temporanea. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato. Ha potere di firma; in sua assenza tale potere è consentito al Vicepresidente o ancora al Tesoriere.

Art. 18 — Tesoriere e Responsabile Comunicazione

Le cariche di Tesoriere e Responsabile Comunicazione vengono scelte dal Consiglio Direttivo appena eletto, all'interno dei propri membri o di altri Soci iscritti seguendo il criterio delle competenze personali. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Predispone il rendiconto consuntivo annuale, che deve essere sottoposto al Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea. Il Responsabile Comunicazione cura l'Ufficio Stampa dell'Associazione e si occupa della gestione e dell'utilizzo delle piattaforme informative.

Art. 19 — Comitato Scientifico

All'interno dell'Associazione è predisposto un Comitato Tecnico Scientifico costituito da 3 membri, di chiara e riconosciuta fama, operanti nel settore della Rappresentanza Artistica Nazionale ed Internazionale. Tale Comitato avrà durata di 3 anni ed i componenti sono proposti dai singoli soci alla assemblea che a maggioranza determina la composizione di detto consiglio. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico ne fanno parte a titolo gratuito.

Art. 20 — Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri consta di cinque membri, due del settore lirico, due del settore concertistico ed il Presidente, che presiede all'attività del Collegio. Non possono essere Probiviri i Soci già eletti come Consiglieri fatto salvo il Presidente che ne è componente di diritto. La durata del mandato è di 3 anni, rieleggibili per non più di 2 volte consecutive. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

  • vigilare sul rispetto del Codice Deontologico da parte dei soci;
  • verificare che i soci designati a ricoprire cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Probiviri può decidere di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate:

  • la censura, che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa;
  • la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
  • la radiazione dalla Associazione, pronunciata contro il Socio che abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della professione.

Art. 21 — Sedi Regionali

In adempimento a quanto previsto dalla legge 4/2013, l'Associazione prevede la presenza su territorio nazionale di un certo numero di Sedi Regionali. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi regionali con un minimo di 3 sezioni (nord, centro, sud e isole), fino ad un massimo di 20 (una per ogni regione). Ogni Sede Regionale istituita, avrà un Referente Regionale da scegliersi all'interno dell'Elenco dei Soci.

Art. 22 — Dettagli Operativi e non reiterabilità delle cariche

Le modalità di candidatura per i ruoli di presidente, consigliere, probo viro sono le seguenti:

  • Necessità della candidatura espressa per iscritto dall'interessato entro 7 giorni prima dell'assemblea;
  • Specificazione se la candidatura viene chiesta per la carica di Presidente, Consigliere, Collegio dei Probi Viri o Tesoriere;
  • Chi presenta la candidatura per la carica di presidente deve allegare un programma da inviarsi a tutti i soci non più tardi di 7 giorni prima dell'assemblea elettiva;
  • Il presidente viene eletto dall'assemblea scegliendolo fra i consiglieri eletti che abbiano presentato candidatura alla presidenza;
  • I consiglieri vengono eletti a suffragio universale con l'espressione di quattro voti con l'obbligo che uno dei quattro nomi sia appartenente alla concertistica;
  • Votano alle Assemblee i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative;
  • Le votazioni devono essere indette e chiuse con la presenza in aula di tutti i partecipanti aventi diritto;
  • Terminate le votazioni il Consiglio Direttivo nominerà il Tesoriere ed il Responsabile Comunicazione.

Tutte le cariche sociali durano 3 anni. Il Presidente non può essere in carica per più di 2 mandati consecutivi; i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri non possono essere confermati per più di 2 mandati consecutivi; la carica di Vicepresidente e di membri del Consiglio Direttivo non hanno limitazioni. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Sezione IV — Patrimonio (Art. 23-26)

Art. 23 — Risorse finanziarie e divieto distribuzione

L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali.

Art. 24 — Gestione patrimonio post liquidazione

In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione non può distribuire utili anche in modo indiretto ed è obbligata a devolvere il patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 25 — Gratuità cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 — Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Sezione V — Sanzioni disciplinari (Art. 27)

Art. 27 — Sanzioni

Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, e sono determinate nel dettaglio all'art. 20 del presente Statuto.

Sezione VI — Scioglimento e Disposizioni finali (Art. 28-30)

Art. 28 — Scioglimento

L'Associazione potrà venire sciolta con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci, espresso in sede di assemblea, durante la quale verranno stabilite le modalità di liquidazione e si provvederà alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei loro poteri.

Art. 29 — Codice Deontologico

È istituito il Codice Deontologico, che gli iscritti son tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico viene altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 30 — Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle vigenti leggi in materia.

1 — Premessa

1) Esercizio della professione

Esercitano la professione di rappresentante artistico tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, che continuativamente e con una stabile organizzazione promuovano e organizzino l'attività degli Artisti da loro rappresentati presso gli enti organizzatori di manifestazioni artistiche, svolgano attività di consulenza artistica nei confronti dei loro assistiti, favoriscano lo sviluppo della cultura e lo scambio d'informazioni a livello internazionale, svolgano ogni altra funzione che sia affine o connessa a quanto sopra previsto.

I rappresentanti svolgono altresì le attività di promozione, informazione, organizzazione e consulenza che normalmente sono necessarie alla produzione di spettacoli. Il rappresentante di artisti, in virtù delle proprie specifiche competenze, può instaurare collegamenti internazionali con artisti ed Enti e colleghi stranieri ed è in grado di acquisire dati ed informazioni, collaborando attivamente nello scambio di conoscenze a livello internazionale.

2) Rappresentanza di artisti e di complessi artistici

I rappresentanti di artisti curano in qualità di mandatari gli interessi degli artisti singoli ai quali sono legati sulla base di un rapporto contrattuale riconducibile alla figura del mandato (con o senza rappresentanza ai sensi degli art. 1703 e ss. del codice civile). Il professionista ovvero le società che hanno ricevuto idoneo mandato dell'artista sono obbligati nei confronti di quest'ultimo a curare l'esatta osservanza degli adempimenti contrattuali da parte degli enti organizzatori nei confronti dell'artista.

2 — Principi Generali – Codice Deontologico

1) Ambito di applicazione

Il presente codice deontologico si applica a tutti i soci nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

2) Indipendenza

La molteplicità dei doveri che incombono sullo svolgimento della professione di rappresentante di artisti e complessi artistici impone assoluta indipendenza da qualsiasi pressione esterna. Il rappresentante deve dunque resistere ai tentativi sotto qualsiasi forma perpetrati che limitino od escludano la propria indipendenza e non derogare dall'etica professionale.

3) Riservatezza

È nella natura stessa della professione del rappresentante l'essere depositario dei segreti dei propri rappresentati come di comunicazioni confidenziali. Il segreto professionale è riconosciuto come un diritto-dovere fondamentale del rappresentante di artisti. Il rappresentante deve rispettare il segreto su tutte le informazioni riservate che siano a lui state date dal proprio rappresentato. È fatto obbligo al rappresentante di far rispettare il segreto professionale dai propri collaboratori e dipendenti.

4) Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive

L'esercizio della professione di rappresentante di artisti implica il dovere di rispetto e tutela della professione di tutti gli artisti e della loro libertà di espressione. È da considerarsi non professionale denigrare e screditare l'operato di artisti ed operatori quando non si condividono le loro scelte artistiche ed interpretative. Indipendentemente dalle sanzioni civili e penali, è disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di tutti gli artisti e di tutti gli operatori del settore.

5) Incompatibilità

Costituisce causa di incompatibilità con la qualità di socio, la circostanza che nella compagine sociale dell'Ufficio facente capo al medesimo socio, sia stato ammesso un socio, associato o comunque un partner il quale contestualmente ricopra cariche direttive nel settore della programmazione e direzione artistica di teatri, con lo scopo di gestire e dirottare la programmazione scritturando propri artisti rappresentati ed incassarne le relative commissioni.

Non costituisce di per sé stessa causa di incompatibilità con la qualità di socio l'esercizio di attività permanente o saltuaria di direzione artistica o consulenza artistica o di gestione imprenditoriale di teatri, festival, rassegne, compagini musicali di vario tipo, all'interno di un ufficio che svolge comunque attività di rappresentanza artistica. In questo caso, se dovesse verificarsi la circostanza di scritturare artisti che hanno anche un rapporto di rappresentanza con l'Ufficio stesso, nessuna commissione sarà dovuta dall'artista all'Ufficio quale compenso.

6) Interesse del cliente

In rispetto delle disposizioni deontologiche, il rappresentante ha l'obbligo di difendere nel miglior modo possibile gli interessi e lo sviluppo della carriera artistica dei suoi clienti.

3 — Rapporti con il Cliente

1) Affidamento ed estinzione del mandato con il cliente

Il rappresentante agisce solo su mandato stipulato con il suo cliente a termine di legge. In caso di revoca o estinzione del mandato, il rappresentante è tenuto a regolare formalmente la chiusura del rapporto con l'artista e a comunicare all'ARIACS con la massima tempestività le variazioni, affinché l'Associazione possa provvedere alle opportune modifiche nell'apposita lista.

2) Obbligo d'informazione e di restituzione documenti

Il rappresentante è tenuto a dare al proprio cliente tutte le informazioni relative alle attività in corso a lui attinenti.

3) Determinazione degli onorari

Il rappresentante, per effetto dei servizi resi al proprio rappresentato, ha diritto ad una commissione sugli onorari degli artisti rappresentati quale compenso per la propria prestazione professionale. Tale percentuale è determinata all'atto della conclusione del contratto di mandato, ovvero convenuta di volta in volta prima di ogni manifestazione. In caso di variazione del rappresentante, l'artista rimarrà obbligato alla corresponsione degli onorari stabiliti negli accordi con il precedente rappresentante. Il nuovo rappresentante dovrà favorire e sollecitare l'adempimento di suddetta prestazione da parte dell'artista nei confronti del proprio collega.

4) Divisione degli onorari

È fatto assoluto divieto al rappresentante di dividere gli onorari ricevuti dai propri rappresentati con persone che non siano rappresentanti di artisti. Inoltre il rappresentante non potrà domandare ad un altro rappresentante, né accettare, qualsiasi onorario, provvigione o altro corrispettivo, per avere indirizzato o raccomandato un artista rappresentato da altro collega.

5) Azioni contro il cliente per il pagamento del compenso

Il rappresentante può in qualsiasi momento procedere giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previo invio di formale diffida scritta di pagamento.

4 — Rapporti con Enti e Organizzatori

1) Rispetto

Il socio ARIACS svolge il proprio mandato sempre con buona fede, correttezza e lealtà nei confronti degli organizzatori. In nessun momento il rappresentante deve dare scientemente all'organizzatore un'informazione falsa o tale da indurlo in errore.

5 — Rapporti fra Colleghi

1) Colleganza

Il rappresentante riconoscerà come collega ogni rappresentante di artisti che operi correttamente nel suo paese, e negli altri stati (nel rispetto delle normative nazionali o locali che disciplinino tale attività).

2) Divieto di accaparramento di clientela

Il rappresentante dovrà evitare di mettersi in contatto diretto e offrire prestazioni professionali ad un artista che abbia dato mandato di rappresentanza ad altro collega.

3) Corrispondenza tra rappresentanti ed artisti

Il rappresentante che invia ad un collega una comunicazione di carattere confidenziale, avrà l'obbligo di manifestare per iscritto tale intento al momento dell'invio.

4) Collaborazione fra professionisti

Ogni rappresentante, qualora ricevesse richiesta d'informazioni o d'ingaggio di un artista rappresentato da altro socio ARIACS, sarà tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente organizzatore il nominativo del rappresentante interessato.

5) Onorari di presentazione

Il rappresentante non può versare ad alcuno un onorario, una provvigione o un compenso di alcun genere, quale contropartita per la presentazione di un artista che rappresenta.

6) Sostituzione di collega

Un rappresentante non può subentrare ad altro collega nella rappresentanza di un artista, senza previo pagamento dei compensi spettanti al precedente rappresentante, previa comunicazione al collega dopo essersi assicurato che siano state prese tutte le disposizioni necessarie alla revoca del mandato di rappresentanza, ovvero avere segnalato la nuova situazione all'ARIACS. È fatto divieto al rappresentante, salvo diverso accordo tra i soci, di pretendere compensi dall'artista e/o subentrare nei contratti stipulati e finalizzati da altri.

7) Formazione dei giovani professionisti

Al fine di rafforzare la cooperazione ed il rapporto di fiducia tra i rappresentanti, nell'interesse degli artisti, è necessario incoraggiare l'acquisizione di una migliore conoscenza delle leggi, delle regole e delle consuetudini applicabili nello svolgimento della professione. A questo scopo il rappresentante si adopera personalmente per introdurre i giovani alla professione di rappresentante, curandone la formazione.

8) Circolazione delle informazioni

I rappresentanti comunicheranno con la massima tempestività informazioni di carattere politico e legislativo ovvero amministrativo di cui venissero a conoscenza, all'ARIACS che provvederà a raccoglierle in apposito Bollettino da inviarsi periodicamente ai soci.

9) Contestazioni fra colleghi

Quando un rappresentante ritiene che un collega abbia violato una regola deontologica, deve anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente, senza coinvolgere gli organi sociali. Nell'impossibilità di raggiungere l'amichevole componimento, il socio dovrà rispettare il procedimento disciplinare previsto dal presente regolamento.

6 — Elenco

1) Elenco

È istituito l'Elenco Generale dei rappresentanti di artisti associati all'ARIACS e degli artisti rappresentati.

2) Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

I rappresentanti o procuratori di artisti che desiderino essere iscritti nell'Elenco dei Soci devono presentare richiesta scritta al Presidente. Requisiti essenziali:

  • esercitare da almeno un anno la professione;
  • possedere una adeguata organizzazione artistica e tecnica;
  • regolare le contribuzioni fiscali nel proprio Paese di residenza ed attività principale;
  • accettare integralmente lo Statuto in ogni sua parte e il presente Regolamento.

3) Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco è deliberata dall'Assemblea dei Soci nei seguenti casi:

  • l'iscritto muoia, si dimetta, ovvero cessi l'attività oppure, se persona giuridica, venga posta in liquidazione;
  • l'iscritto non abbia esercitato nessuna delle attività previste per oltre due anni senza giustificato motivo;
  • l'iscritto abbia perduto uno dei requisiti fondamentali;
  • l'Assemblea, a seguito di procedimento disciplinare, commini la sanzione della radiazione dall'Elenco;
  • mancato pagamento di tre anni consecutivi delle quote associative ordinarie o straordinarie.
7 — Sanzioni Disciplinari

1) Responsabilità disciplinare dei rappresentanti di artisti

Il rappresentante di artisti socio che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, o di fatti comunque non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare. La competenza a procedere disciplinarmente spetta al Collegio dei Probiviri.

2) Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari, da applicarsi a seconda della gravità dell'infrazione sono le seguenti:

  • l'avvertimento, ovvero il richiamo verbale del colpevole in merito alla mancanza commessa e l'esortazione a non ripeterla;
  • la censura, ovvero la comunicazione scritta al colpevole della mancanza commessa;
  • la sospensione dalla qualità di socio ARIACS, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno;
  • la radiazione dall'Elenco dei rappresentanti con comunicazione agli operatori del settore quando l'iscritto abbia compromesso gravemente con la sua condotta la propria dignità professionale.

3) Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare viene intrapreso d'ufficio, ovvero su segnalazione di un socio ARIACS dal Collegio dei Probiviri.

8 — Disposizioni Finali

Revisione del Regolamento Generale

L'approvazione del presente Regolamento è deliberata dall'Assemblea Generale dei soci ARIACS a maggioranza assoluta dei componenti. Ogni variazione e/o revisione dello stesso deve essere deliberata con le stesse modalità.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento Generale entra in vigore 10 giorni dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Generale dei soci ARIACS.

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi.

Art. 1 - Oggetto e Definizioni

La presente legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, intese come attività economiche volte alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

Art. 2 - Associazioni Professionali

Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo codice.

Art. 4 - Pubblicità delle associazioni professionali

Le associazioni professionali pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi utili per il consumatore, con particolare riferimento a: atto costitutivo, statuto, composizione degli organismi deliberativi, struttura organizzativa, codice di condotta.

ARIACS è strutturata e organizzata in conformità a tutti i requisiti previsti dalla Legge 4/2013 ed è inserita nel registro delle associazioni professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Testo completo su Gazzetta Ufficiale
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