Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate"), secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità a tutela del consumatore.
Riferimento: art. 5 L. 4/2013
ARIACS — Associazione dei Rappresentanti Italiani di Artisti di Concerti e Spettacoli — è stata costituita il 9 ottobre 1981. Lo statuto vigente è stato da ultimo modificato l'11 maggio 2025. L'atto costitutivo e lo statuto sono integralmente consultabili e scaricabili.
Riferimento: Statuto Artt. 14–20
Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci, composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Collegio dei Probiviri (vigila sul rispetto del Codice Deontologico):
Comitato Scientifico (organo consultivo, 3 membri):
Riferimento: Statuto Art. 14
Riferimento: art. 5 L. 4/2013 · aggiornamento annuale
L'elenco delle agenzie e dei rappresentanti associati ad ARIACS è pubblicato nella sezione Soci del sito ed è aggiornato con cadenza annuale.
Riferimento: Statuto Art. 2 · Codice Deontologico
ARIACS riunisce i professionisti che svolgono l'attività di rappresentante di artisti (agente di spettacolo) nel settore della musica classica, sinfonica e lirica.
Il rappresentante artistico cura, in qualità di mandatario sulla base di un rapporto contrattuale riconducibile al mandato (artt. 1703 e ss. c.c.), gli interessi degli artisti singoli o dei complessi artistici, vigilando sull'esatta osservanza degli adempimenti contrattuali da parte degli enti organizzatori (teatri, festival, fondazioni lirico-sinfoniche, enti concertistici).
Riferimento: Statuto Artt. 7–9
Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che:
Titoli di studio. Per le persone fisiche è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e di un'adeguata organizzazione professionale (Statuto Art. 7).
Obblighi di aggiornamento e formazione permanente. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Associazione promuove e sostiene per tutti i soci iniziative di formazione permanente e di aggiornamento professionale, declinate attraverso dibattiti, convegni, corsi di formazione, attività culturali, workshop e masterclass.
Strumenti per l'accertamento dell'aggiornamento. La partecipazione alle iniziative formative e il mantenimento dei requisiti professionali sono verificati dal Consiglio Direttivo, con il supporto del Comitato Scientifico, in sede di valutazione e rinnovo dell'adesione.
Riferimento: Statuto Art. 11
€ 150,00 / anno Quota associativa annuale.
La quota di iscrizione è determinata periodicamente dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice. Il versamento avviene tramite bonifico bancario. Il Presidente, per consuetudine dell'Associazione, è esonerato dal pagamento della quota mettendo a disposizione i locali per la sede sociale.
Riferimento: Statuto Artt. 2, 23, 25
L'Associazione è apolitica, apartitica, autonoma e amministrativamente indipendente e non persegue finalità di lucro. Gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire — anche in modo indiretto — utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Tutte le cariche elettive sono gratuite (Statuto Art. 25).